Sdrogabrescia

Usi e abusi

Diritti dei pazienti

Già nei testi medici di fine ‘800 l’alcolismo, il morfinismo, il cocainismo erano citate come malattie. Tuttavia molti illustri medici, di quell’epoca (come lo psichiatra Sigmund Freud e il fisiologo Paolo Mantegazza) sperimentarono personalmente gli effetti di queste sostanze (allora legali e, anzi, prescritte per molti disturbi fisici e psichici) e ne riferirono i benefici, considerando lo sviluppo di dipendenza con pericolosi effetti sul comportamento come un problema psichiatrico del singolo e non come una caratteristica di quel tipo di sostanze. Solo alcuni anni dopo si prese coscienza del fatto la dedizione a droghe poteva colpire anche persone prima perfettamente sane di mente e che tornavano ad essere tali dopo avere smesso. Ciò portò a dichiarare illegali alcune sostanze o a limitarne l’uso a scopi terapeutici garantiti da prescrizione medica. Poichè chi le assumeva di sua iniziativa violava una legge si cominciò allora a pensare alle tossicomanie come vizi o come delitti, dando origine ad uno stigma sociale che ancora oggi fa sì che in certi paesi queste condizioni patologiche siano punite come reati.

Istituendo i Servizi per le Tossicodipendenze, pubblici o accreditati, con gli articoli 113 e 116 del DPR 309/1990 la legge italiana conferma che chi è affetto da tossicomania è un paziente come tutti gli altri. La “tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicoattive” è stata anzi inserita dal Legislatore fin dal 1961 nell’elenco delle malattie sociali cioè quelle malattie caratterizzate da alta incidenza (molti nuovi casi ogni anno) o alta prevalenza (molti casi in totale), da continuità di frequenza (cioè la situazione si mantiene negli anni) e da gravi ripercussioni economiche e sociali. Di fotto ciò vuol dire che si riconosce che la lotta a queste malattie non è solo interesse del singolo, ma anche della comunità nazionale. Perciò l’accesso ai servizi viene dalle legge in ogni modo facilitato, anche attraverso particolari norme di garanzia riconosciute ai medici e ai pazienti nei Servizi Tossicodipendenze.

Disposizioni generali
La Costituzione non si occupa direttamente di tossicomanie. Contiene tuttavia una serie di diritti che si applicano anche a chi abusa di sostanze. L’art. 2 stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali … e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’art. 3 stabilisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge indipendentemente da “condizioni personali o sociali”.
Fra i diritti sanciti dalla Costituzione vi è anche il diritto alla salute, sia come bene del singolo individuo, che come interesse della collettività (art. 32). Ogni discriminazione basata su una diagnosi clinica è pertanto contraria ai principi e all’ordinamento della Repubblica.
In questa sezione forniamo alcune informazioni utili per chiarire questioni che più frequentemente sembrano creare problemi quando siano coinvolte persone tossicomani o consumatrici di sostanze vietate.
In ogni caso, quando sorgano dubbi, un buon modo per orientarsi è quello di leggere attentamente la Costituzione dato che a questa legge devono conformarsi tutte le norme vigenti nel nostro Paese.
E’ possibile rivolgersi anche all’Ufficio Pubblica Tutela (obbligatoriamente istituito in ogni Ospedale Pubblico e in ogni Azienda Sanitaria con il compito di tutelare i diritti dei pazienti ai sensi dell’art. 8 della legge 150/2000) o ad una delle associazioni che si occupano dei diritti del malato.

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