Legislazione italiana sugli stupefacenti

La legge nazionale italiana che disciplina l’intera materia relativa agli stupefacenti è il T.U. (Testo Unico) 309 del 1990. Questo provvedimento stabilisce regole riguardo alla produzione al commercio e all’uso delle sostanze stupefacenti, alla repressione delle attività illecite, alla prevenzione delle tossicomanie, alla cura delle persone tossicodipendenti.

Le sostanze stupefacenti non vengono definite in base ai loro effetti (se così fosse l’alcol e il tabacco sarebbero difficilmente separabili dalle altre droghe) ma in base al fatto che siano contenute in un elenco che viene periodicamente aggiornato dal Ministero della Sanità. Per questo motivo è molto importante conoscere questa normativa: ciò che è legale e ciò che illegale nel nostro paese (come del resto in tutta Europa e anche negli Stati Uniti) non dipende infatti dalle caratteristiche intrinseche delle sostanze ma dal fatto che siano o no nell’elenco sopra citato. In pratica ciò vuol dire che, per esempio, una “nuova” droga non viene considerata illegale finchè il Ministero non lo decreta. La pericolosità di una sostanza perciò non sempre corrisponde al “regime” legale a cui è sottoposta. D’altra parte le conseguenze legali della detenzione di un certo prodotto non sempre corrispondono alla sua pericolosità.
Oltre allo Stato, anche molte Regioni, nei limiti delle proprie competenze organizzative e assistenziali, hanno emanato normative su questo problema.
La Regione Lombardia, ad esempio, ha approvato nel 1988 la Legge n° 51 che tuttavia non è mai stata aggiornata alla successiva emanazione della Legge nazionale.

Ciò che la legge vieta
Sono vietate in ogni circostanza l’eroina, i derivati della Cannabis (hascish, marijuana), la cocaina, gli allucinogeni, l’estasi e alcuni prodotti analoghi.
L’articolo 73 dle T.U. prevede fino a 20 anni di reclusione per chi “coltiva, fabbrica, estrae, raffina, OFFRE o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Ciò vale non solo per gli spacciatori ma, in teoria, anche per chi acquistasse droga per un familiare o un amico tossicodipendente. Le stesse pene, inoltre, si applicano per le sostanze per cui è consentito l’uso terapeutico qualora vengano utilizzate per altri scopi, indipendentemente dal fatto che siano state reperite utilizzando una ricetta medica. Tuttavia l’articolo 75 introduce una eccezione per chi illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale. In questo caso sono previste solo sanzioni amministrative (es. la sospensione della patente di guida o del passaporto).
In pratica, la persona trovata in possesso di sostanze illegali, che dimostri di farne unicamente uso personale, viene segnalata al Prefetto per l’irrogazione della sanzione. Ha tuttavia la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento se accetta di recarsi al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T.) per la predisposizione di un programma terapeutico.
In questo caso il servizio invierà al Prefetto una relazione periodica sull’andamento del programma.
Non è invece mai punibile, di per se stesso, il semplice consumo di sostanze vietate.
Qualora le forze dell’ordine, nel corso di una indagine, vengano a conoscenza del fatto che una persona abbia assunto sostanze vietate sono tenute (articolo 121) a segnalarla ad un Ser.T..
Il servizio inviterà l’interessato a presentarsi per un eventuale terapia. Nessuna conseguenza è tuttavia prevista per chi non rispondesse all’invito o non accettasse aiuti.
La non punibilità dei consumatori non significa che l’uso non terapeutico di queste sostanze sia espressamente consentito, ma solo che queste persone sono considerate malate e non delinquenti. Perciò la legge prevede che siano curati e non puniti.
Nello stesso modo la non punibilità di una persona malata di mente che passa a 100 all’ora a un semaforo rosso non vuol dire che sia cambiato il Codice della Strada ma solo che quel comportamento non è una violazione della legge ma solo il sintomo di una malattia.

Ciò che la legge impone
La produzione, il trasporto, la prescrizione e l’uso a scopo terapeutico dei farmaci ad azione stupefacente contenuti nell’elenco del Ministero della Sanità devono avvenire secondo procedure più o meno complesse e con particolari autorizzazioni da parte dello Stato. Per alcune la prescrizione medica può avvenire solo attraverso una modulistica particolare e solo per determinate malattie. E’ il caso della morfina (cancro, infarto), dei barbiturici (epilessia, malattie psichiatriche), delle amfetamine (obesità grave), della tossicodipendenza da oppiacei (metadone, buprenorfina), etc. Per altri composti, come per esempio le benzodiazepine, sono invece previste forme di controllo meno complicate. Queste norme non sono tuttavia sempre chiare, tanto che hanno dato origine ad una serie di vertenze sulla libertà terapeutica dei medici.
La legge impone inoltre l’istituzione di una serie di servizi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle tossicomanie.

Ciò che la legge consente
La legge consente a chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti di scegliere liberamente se, come, dove e quando curarsi senza perciò subire alcun danno o svantaggio nè sul piano personale nè sul piano sociale.

Cio che la legge garantisce
La legge garantisce che i diritti dei pazienti tossicodipendenti siano rispettati senza alcuna discriminazione attraverso le disposizioni dell’articolo 120.

Alcol e tabacco
Il rapporto tra reati e tossicomanie è ben noto anche per quanto riguarda l’alcolismo.
Sul piano sanitario segnaliamo che è entrata recentemente in vigore la legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”. Questa legge impone tra l’altro a vari organi dello Stato una serie di obblighi relativi alla definizione delle caratteristiche dei servizi che si occupano di alcologia, alla predisposizione di piani educativi, di programmi epidemiologici , di controlli sulle strade, di rimborso a carico delle ASL dei farmaci per l’alcolismo. Consente ( ma non impone) alle Regioni di convenzionarsi con Comunità Terapeutiche per alcolisti e di istituire servizi ospedalieri ad hoc. Istituisce inoltre una consulta nazionale sull’alcol, prevede alcune limitazioni alla pubblicità di bevande alcoliche e alla loro vendita sulle autostrade . Infine estende agli alcolisti l’articolo 124 del T.U. 309/90 che prevede la conservazione del posto di lavoro per il periodo del trattamento riabilitativo fino ad un massimo di 3 anni.
Per quanto riguarda invece il fumo di sigaretta dal 1975 è in vigore la legge 584/75 che vieta di fumare nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di trasporto pubblici (esclusi gli scompartimenti per fumatori), nei cinema e nei teatri non provvisti di depuratori e nelle sale – riunioni aperte al pubblico.
Queste disposizioni sono state confermate dal Decreto Presidente della Repubblica ( DPR) 753 del 1980 e da una direttiva del Presidente del Consiglio del 1995.
Chi non rispetta queste leggi può essere multato dalla Guardia di Finanza su segnalazione obbligatoria del responsabile della struttura. Il responsabile della struttura che non faccia rispettare la legge può a sua volta essere multato in maniera molto pesante.
Nessuna legge nazionale, a tutt’oggi, prevede strutture esplicitamente tenute ad occuparsi alcolismo o tabagismo anche se questi interventi rientrano nei compiti istituzionali generici dei Servizi Tossicodipendenze, degli Ospedali Pubblici e delle Aziende Sanitarie Locali.