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Usi e abusi

Norme relative a reati e abuso di sostanze

Imputabilità

L’articolo 85 del Codice Penale stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile”. La legge considera imputabili i soggetti che sono in grado di intendere e di volere, di capire, cioè, il significato dei propri atti e la volontà di compierli. Non è imputabile il soggetto minore di 14 anni.
L’articolo 88 del Codice Penale prevede inoltre che non sia imputabile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto “era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”; in tale condizione si realizza il vizio totale di mente.
Poiché le droghe possono alterare lo stato psichico il legislatore ha preso in considerazione la possibilità che chi commette reati sotto l’effetto di alcol o stupefacenti non sia imputabile.
In realtà, in base al disposto degli articoli 92 e 93 del Codice Penale, l’intossicazione acuta da alcol o sostanze stupefacenti non esclude l’imputabilità. Il soggetto infatti, anche se non in grado di capire la proprie azioni a causa dell’effetto delle sostanze, tuttavia si presume che fosse cosciente prima di assumerle ed è perciò responsabile delle conseguenze dei suoi atti. Anzi, un’intossicazione acuta preordinata al fine poter più facilmente commettere un reato ( per esempio: assumere cocaina per trovare il coraggio di commettere una rapina) è considerata un’aggravante.
L’intossicazione cronica, cioè la tossicomania anche da alcol, è invece considerata una condizione patologica che può influire sull’imputabilità; è cioè paragonata a una infermità che in alcuni casi può comportare una riduzione o una perdita della capacità di intendere e volere.
La legge prevede anche una condizione di abuso abituale di sostanze che è considerata un’aggravante.

Nota: la differenza tra tossicomania e abuso abituale è facilmente comprensibile pensando da un lato ad un alcolista che, per quanti sforzi compia, non riesce ad astenersi dall’alcol nemmeno per un giorno e dall’altro all’ubriacone che ripetutamente si sbronza con gli amici prima di andare alla partita allo scopo di dedicarsi a bravate più o meno legali.

Norme per i detenuti tossicodipendenti
Sono previste una serie di norme per chi, potendo dimostrare di essere tossicodipendente, ha commesso reati correlati a questa condizione.
L’art. 90 della Legge 309/90 stabilisce che per la persona condannata a una pena detentiva minore di 4 anni per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, il tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena qualora il soggetto si sottoponga ad un programma terapeutico. La sospensione è concessa su istanza dell’interessato al tribunale di sorveglianza (art. 91).
L’art. 94 della medesima legge prevede l’affidamento in prova al servizio sociale per il soggetto tossicodipendente o alcoldipendente che abbia da scontare una pena minore di 4 anni e che abbia in corso un programma di recupero.

Altre norme riguardanti l’abuso di alcol
L’articolo 688 del Codice Penale punisce con l’arresto fino a 6 mesi o con una ammenda chi si ubriaca in pubblico.
L’articolo 689 punisce con l’arresto fino a un anno e con la chiusura del locale il padrone di un bar o simili che somministra bevande alcoliche a un minore di 16 anni o a un minorato mentale.
L’articolo 690 punisce con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda chi fa ubriacare un altro in pubblico.
L’articolo 691 punisce con l’arresto fino ad un anno chi somministra alcolici a un ubriaco (anche in privato).

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